Studio Professionale Dott. Francesco Gremigni
04-02-2025

Oggetto: COMUNICAZIONE ITL IN CASO DI RECESSO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

....... introduce un nuovo comma 7-bis secondo il quale in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto Collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro ovvero, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro debba darne comunicazione alla sede territoriale dellINL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. In tali casi il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e a esso non spetterà la Naspi come invece spetterebbe anche in caso di licenziamento disciplinare.